Capo V
Art. 34
38 / 79Sistema di registri
In vigore dal 15 ott 2024
1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.
2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale, garantendo la riservatezza, ove necessario.
3. Qualsiasi persona può essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna società di navigazione attribuita all'Italia.
4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la società di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.
5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.
6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.
7. L'amministratore centrale del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-34