Capo IV
Art. 33
37 / 79Analisi del profilo di rischio ed ispezioni
In vigore dal 15 ott 2024
1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all', comma 1, lettera a), può svolgere attività ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento.
2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalità con le quali il Comitato stesso svolge le attività di cui al comma 1.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Comitato può essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca, nonché dal GSE e dalle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147.
6. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-33