Capo IV
Art. 32
36 / 79Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno
In vigore dal 15 ott 2024
1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo:
a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all' o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all', se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;
d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.
2. Allorchè l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia.
3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.
5. Laproposta di misure nazionali equivalenti è pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalità in essa definite.
5-bis. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-32