Capo IV
Art. 30
34 / 79Fondo per l'innovazione
In vigore dal 15 ott 2024
1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale.
2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-30