Art. 29 · Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti
Capo IV

Art. 29

33 / 79

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti

In vigore dal 2 dic 2025
1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è alimentato secondo le previsioni dell', comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all', comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sè, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa. 3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui è stata superata la predetta soglia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-29