Art. 27 · Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito e resa delle quote rilasciate in eccesso
Capo IV

Art. 27

31 / 79

Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito e resa delle quote rilasciate in eccesso

In vigore dal 14 dic 2024
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto. 2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che: a) hanno comunicato l'interruzione delle attività; b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata; c) non hanno comunicato il livello annuale di attività; d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale. d-bis) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 3-bis e 3-ter. 3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale. 3-bis. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualità, il Comitato provvede ad integrare le quote già rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso; 3-ter. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 3-bis, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualità, il gestore è tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il Comitato - fatto salvo l', comma 22-bis - diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-27