Capo IV
Art. 18
22 / 79Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
In vigore dal 14 dic 2024
1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.
2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
c) il piano di monitoraggio di cui all';
d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all';
e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all', comma 3;
f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore.
f-bis) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.
3-bis. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e f-bis) del comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-18