Art. 12 ter
56 / 79Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo
In vigore dal 15 ott 2024
1. Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli ;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli ;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-12-ter