Art. 12 septies · Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia

Art. 12 septies

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Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia

In vigore dal 15 ott 2024
1. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attività contemplate nell'allegato I entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività. 2. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la fusione con un'altra società di navigazione entro trenta giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovrà riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova società di navigazione: a) ragione sociale; b) indirizzo; c) numero identificativo unico IMO; d) paese di registrazione; e) autorità di riferimento.
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