Art. 12 · Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia
Capo III

Art. 12

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Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia

In vigore dal 25 giu 2020
Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia 1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione. 2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare: a) una comunicazione della chiusura delle attività aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della società o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo, comunicando da quale Stato membro è amministrato quest'ultimo; b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo; c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del Central Route Charges Office (CRCO). 3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia. 4. La domanda e gli allegati sono resi in conformità agli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Il Comitato, ai sensi dell' del regolamento (UE) 1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all', la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-12