Art. 9 · Informativa

Art. 9

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Informativa

In vigore dal 11 giu 2020
1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla società che assume l'esercizio della nave, il passeggero è informato: a) dei motivi circa la necessità della rilevazione dei dati; b) della facoltà di indicare informazioni relative alla propria necessità di particolari cure o assistenza in situazioni di emergenza e della circostanza che tali informazioni vengono inserite nell'interfaccia unica nazionale e trasmesse al comandante prima della partenza della nave; c) della circostanza che i dati personali vengono conservati solo per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto indicato nell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-9