Art. 5 · Informazioni sulle persone a bordo

Art. 5

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Informazioni sulle persone a bordo

In vigore dal 11 giu 2020
1. Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni: a) cognome, nome, genere, nazionalità, data di nascita delle persone a bordo; b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero; c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono raccolte prima della partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall', commi 3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-5