Art. 3 · Ambito di applicazione

Art. 3

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Ambito di applicazione

In vigore dal 11 giu 2020
1. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di: a) navi militari e da trasporto truppe; b) unità da diporto e unità da diporto veloci; c) unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-3