Art. 15
15 / 15Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 11 giu 2020
1. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il 20 dicembre 2023, le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli da parte delle società.
2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le società comunicano le informazioni di cui agli all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o al sistema a terra della società avente la stessa funzione.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Azzolina, Ministro dell'istruzione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni
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