Art. 15 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 15

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 11 giu 2020
1. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il 20 dicembre 2023, le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli da parte delle società. 2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le società comunicano le informazioni di cui agli all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o al sistema a terra della società avente la stessa funzione. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lamorgese, Ministro dell'interno Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione Azzolina, Ministro dell'istruzione Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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