Art. 11 · Sanzioni

Art. 11

11 / 15

Sanzioni

In vigore dal 11 giu 2020
1. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli , comma 1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le modalità ivi previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti ovvero comunica i dati in maniera errata o incompleta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 2. Il comandante della nave che non osserva le disposizioni sul numero massimo di persone di cui all', comma 3, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 1224 del codice della navigazione. 3. La società che non dispone di una procedura di registrazione dei dati di cui all', comma 1 o che non designa un addetto alla registrazione passeggeri ai sensi dell', comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 4. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all', il funzionario o l'agente di cui al comma 6 che ha accertato la violazione invia informativa all'autorità di controllo di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo. 6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonché le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-11