Art. 13 · Disposizioni finanziarie

Art. 13

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 giu 2020
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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