Art. 11
11 / 14Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
In vigore dal 10 giu 2020
Modifiche al decreto legislativo
24 marzo 2011, n. 53
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, dopo la lettera cc-ter), sono aggiunte le seguenti:
«cc-quater) "nave ro-ro da passeggeri": una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta più di dodici passeggeri;
cc-quinquies) "unità veloce da passeggeri": una nave quale definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1, che trasporta più di dodici passeggeri;
cc-sexies) "servizio di linea": una serie di traversate effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unità veloci da passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente.»;
b) all', dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il presente decreto si applica anche alle ispezioni effettuate su navi ro-ro da passeggeri e su unità veloci da passeggeri fuori da un porto o lontano da un ancoraggio durante un servizio di linea conformemente all'articolo 19.»;
c) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'» sono inserite le seguenti: «o 19»;
d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Ispezione delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in servizio di linea). - 1. Le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sono sottoposte a ispezioni in conformità della tempistica e degli altri requisiti stabiliti nell'Allegato XV.
2. All'atto di pianificare le ispezioni di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri, l'autorità competente locale e gli ispettori tengono in debito conto i piani operativi e di manutenzione della nave ro-ro da passeggeri o dell'unità veloce da passeggeri.
3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unità veloce da passeggeri è stata sottoposta a un'ispezione conformemente all'Allegato XV, tale ispezione è registrata nella banca dati sulle ispezioni e presa in considerazione ai fini degli ed 8 e per calcolare il rispetto dell'impegno ispettivo annuale.
L'ispezione è contabilizzata nel numero totale di ispezioni annue effettuate a norma dell'.
4. L', comma 1, lettera a), l', comma 1 e l'articolo 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a ispezione a norma del presente articolo.
5. L'autorità competente locale garantisce che le navi ro-ro da passeggeri o le unità veloci da passeggeri che sono soggette a un'ispezione supplementare conformemente all', comma 1, lettera b), sono selezionate ai fini dell'ispezione conformemente all'Allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera c). Le ispezioni effettuate conformemente al presente comma non incidono sull'intervallo di ispezione di cui all'Allegato XV, punto 2.
6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri, l'ispettore può accettare di essere accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato membro, in qualità di osservatore. Se l'unità navale batte bandiera di uno Stato membro, l'autorità competente locale invita, su richiesta, un rappresentante dello Stato di bandiera a seguire l'ispezione in qualità di osservatore.»;
e) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. È rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate più di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate più di due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi previsti all'articolo 24, comma 4.
1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui è stata oggetto del terzo fermo e in cui è stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso.»;
f) all'articolo 28, comma 1, le parole «eseguite in conformità all'articolo 19 ed all'articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite in conformità all'articolo 20, all'articolo 24, comma 1 e all'Allegato IX» e le parole «, del 28 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256» sono sostituite dalle seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le predette tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009»;
g) all'Allegato IX, le parole «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20»;
h) dopo l'Allegato XIV, è aggiunto l'allegato di cui all'Allegato IV del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-22;37#art-11