Art. 10 · Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 10

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Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all' del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All', comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la parola «boschivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353».
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