Art. 2
2 / 12Disposizioni a regime in materia di ufficiali
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 210:
1) alla rubrica le parole «e paramedico» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1.1. Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.»;
b) all'articolo 652:
1) al comma 1, le parole «di uno dei diplomi di laurea, definiti» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali definite»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di età non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.»;
c) all'articolo 653, comma 1, alinea:
1) le parole «diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «laurea magistrale»;
2) dopo le parole «forze di completamento», sono inserite le seguenti: «in possesso di laurea magistrale»;
d) all'articolo 655:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a):
1.1.1) al numero 4), le parole «purchè in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «e non hanno superato il 30° anno di età, purchè in possesso dell'idoneità in attitudine militare e»;
1.1.2) al numero 4-bis), dopo le parole «terzo anno», sono inserite le seguenti: «, non hanno superato il 30° anno di età»;
1.2) alla lettera b), la parola «rivestito» è sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»;
1.3) alla lettera c), la parola «rivestito» è sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»;
1.4) alla lettera d):
1.4.1) dopo le parole «accademie militari» sono inserite le seguenti: «iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero»;
1.4.2) le parole «ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico,» sono soppresse;
2) il comma 5 è abrogato;
e) l'articolo 656 è sostituito dal seguente:
«Art. 656 (Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente). - 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:
a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;
b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento;
c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al 5 per cento.
2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.»;
f) all'articolo 659, il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 678, comma 4, dopo le parole «senza demerito», sono inserite le seguenti: «per almeno 18 mesi»;
h) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo le parole «dal ruolo dei sergenti,» sono inserite le seguenti: «ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente,»;
i) all'articolo 724, comma 3, lettera b), la parola «undici» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
l) all'articolo 725, comma 2, primo periodo, le parole «e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso" sono sostituite dalle seguenti: «e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta»;
m) all'articolo 801:
1) al comma 1, le parole «del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2.»;
n) all'articolo 831:
1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) conseguito la laurea magistrale;»;
2) al comma 4, primo periodo:
2.1) dopo le parole «I capitani» sono inserite le seguenti: «e i maggiori»;
2.2) le parole «ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso»;
3) al comma 5:
3.1) l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'età non superiore a 50 anni;»;
3.2) la lettera c) è soppressa;
3.3) alla lettera d), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
4) al comma 6, primo periodo, dopo la parola «capitani», sono inserite le seguenti: «e i maggiori»;
5) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
«6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, è consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.»;
6) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «al comma 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 6-bis e 6-bis.1»;
o) l'articolo 859 è abrogato;
p) all'articolo 894, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza.»;
q) all'articolo 900, comma 1, le parole «I tenenti colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli»;
r) all'articolo 909, comma 4, le parole «che devono essere» sono soppresse;
s) dopo l'articolo 965, è inserito il seguente:
«Art. 965-bis (Ammissione a dottorato di ricerca). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»;
t) all'articolo 988-bis, comma 1, le parole «56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore», sono sostituite dalle seguenti: «60° anno di età»;
u) all'articolo 1009, comma 2, le parole «Il personale militare non direttivo e non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il restante personale militare»;
v) all'articolo 1034, comma 2, le parole «per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1094, comma 3»;
z) all'articolo 1037, comma 1:
1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito;»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;»
3) alla lettera c), le parole «alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);
aa) all'articolo 1039, comma 1, lettera b), dopo la parola «unità», è inserita la seguente: «aerea»;
bb) all'articolo 1064, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.»;
cc) all'articolo 1071, comma 2, le parole «al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio»;
dd) all'articolo 1088, comma 1, le parole «riconosciuti dal Ministro con propria determinazione» sono sostituite dalla seguente: «comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza»;
ee) all'articolo 1094, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019.»;
ff) alle tabelle 1, 2 e 3, al quadro I, la nota a) è soppressa;
gg) alla tabella 1, a ciascuno dei quadri da I a IX, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di capitano, è inserito il seguente periodo: «Superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale (*)»;
hh) alla tabella 1, in calce a ciascuno dei quadri da I a IX, è inserito, in fine, il seguente periodo: «(*) Requisito richiesto a decorrere dall'anno successivo a quello di adozione del decreto ministeriale.»;
ii) alla tabella 1:
1) a ciascuno dei quadri I, II e V, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il prescritto diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la prescritta laurea magistrale»;
2) al quadro III, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;
ll) alla tabella 2, al quadro I, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello, la parola «specialistica» è sostituita dalla seguente: «magistrale»;
mm) alla tabella 3:
1) a ciascuno dei quadri I e II, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, la parola «specialistica» è sostituita dalla seguente: «magistrale»;
2) a ciascuno dei quadri III e IV, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, dopo le parole «Aver conseguito la laurea» è inserita la seguente:
«magistrale».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;173#art-2