Art. 10
10 / 12Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare
In vigore dal 20 feb 2020
Trattamento economico e previdenziale
a regime del personale militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1792, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo comma 1, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.»;
b) all'articolo 1808:
1) al comma 1, alinea:
1.1) la parola «ovvero» è soppressa:
1.2) dopo la parola «internazionali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale,»;
2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1.»;
c) all'articolo 1809, comma 1:
1) alla lettera e), la parola «contributo» è sostituita dalla seguente: «maggiorazione»;
2) le lettere f) ed i) sono soppresse;
3) alla lettera h), la parola «indennità» è sostituita dalla seguente: «contributo».
2. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.»;
2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.»;
3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.»;
b) all':
1) al comma 8:
1.1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017» e le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono soppresse;
1.2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado: euro 400,00;»;
2) al comma 14, lettera c), le parole «commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17»;
3) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.»;
4) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
3. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all', commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;173#art-10