Capo II
Art. 9
9 / 43Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 179 è inserito il seguente:
«Art. 179-bis (Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). - 1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio.
2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.»;
b) all'articolo 993, al comma 4 dopo le parole: «amministrazione e l'innovazione» sono aggiunte le seguenti:
«, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-9