Art. 6 · Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240
Capo I

Art. 6

6 / 43

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240

In vigore dal 20 feb 2020
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53,»; b) all', al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53,»; c) all', i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con età massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualità di condotta di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; d) all'articolo 15-quinquies, la rubrica «Orchestrale primo livello «coordinatore» è sostituita dalla seguente: «Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore» e al comma 1, le parole «primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «sostituti commissari tecnici»; e) alla tabella F, alla voce Qualifiche del personale della Banda Musicale della Polizia di Stato le parole «orchestrale primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «orchestrale sostituto commissario tecnico»; f) la «tabella G» è sostituita dalla «tabella G» di cui alla «tabella 1», allegata al presente decreto legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-6