Capo I
Art. 5
5 / 43Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
In vigore dal 20 feb 2020
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', primo comma, dopo le parole «a domanda» sono aggiunte le seguenti: «o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza,»;
b) all', dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale intende transitare. È comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore supporto logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-5