Art. 40 · Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Capo V

Art. 40

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Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

In vigore dal 20 feb 2020
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 1. All'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; b) al comma 2, «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure: a) 48.050 euro per l'anno 2019; b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; d) 5.476.172 euro per l'anno 2022; e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023.»; c) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il medesimo emolumento è altresì corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.»; d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a 400 euro. 3-ter. Ai brigadieri in servizio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuito un assegno lordo una tantum pari a 250 euro.»; e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, è attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l'assistente capo «coordinatore» e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.»; f) al comma 7, le parole: «, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e a decorrere da tale data»; g) al comma 8, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2018» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere da tale data»; h) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le dotazioni del fondo di cui al comma 11 sono incrementate di 949.095 euro annui, ripartiti come segue: a) Polizia di Stato: 294.815 euro; b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro; c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro; d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro.»; i) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: «17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito. 17-ter. Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, può presentare l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione è riammesso, a valere sulle previste facoltà assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell' del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione.»; l) al comma 21, primo periodo, dopo le parole: «al grado superiore» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero l'attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti,» dopo le parole «o per decesso» sono aggiunte le seguenti: «anche non» e, al secondo periodo, le parole «dell'articolo 1084» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 1084 e 1084-bis»; m) dopo il comma 29 è aggiunto il seguente: «29-bis. Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all', comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalità previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.»; n) al comma 30, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.». Conseguentemente, alla lettera d), il punto fermo «.» è sostituito dal punto e virgola «;»; o) dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti: «30-bis. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura è incrementata di ulteriori 30 euro annui. 30-ter. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementato: a) per l'anno 2023, di 1.746.437,40 euro per la Polizia di Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria; b) per l'anno 2024, di 689.335,91 euro per la Polizia di Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria; c) per l'anno 2025, di 4.709.197,71 euro per la Polizia di Stato e di 1.967.066,22 euro per la Polizia penitenziaria; d) per l'anno 2026, di 7.116.912,47 euro per la Polizia di Stato e di 2.992.029,56 euro per la Polizia penitenziaria; e) per l'anno 2027, di 1.902.837,44 euro per la Polizia di Stato e di 799.974,14 euro per la Polizia penitenziaria; f) per l'anno 2028, di 2.619.270,68 euro per la Polizia di Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria; g) a decorrere dall'anno 2029, di 5.998.743,63 euro per la Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria. 30-quater. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è incrementato: a) per l'anno 2023, di 2.018.989,96 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il Corpo della Guardia di finanza; b) per l'anno 2024, di 804.007,40 euro per l'Arma dei carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza; c) per l'anno 2025, di 5.568.477,83 euro per l'Arma dei carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il Corpo della Guardia di finanza; d) per l'anno 2026, di 8.524.436,77 euro per l'Arma dei carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il Corpo della Guardia di finanza; e) per l'anno 2027, di 2.279.164,95 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il Corpo della Guardia di finanza; f) per l'anno 2028 di 3.137.288,45 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il Corpo della Guardia di finanza; g) a decorrere dall'anno 2029, di 7.185.125,72 euro per l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza. 30-quinquies. In attuazione dei principi stabiliti dall', commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificità del ruolo delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.»; p) al comma 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all', comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; q) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti: «31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio. 31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui è stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si applica la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva. 31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non più idonei al servizio può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.»; r) la «tabella F» allegata al decreto 29 maggio 2017, n. 95, è sostituita dalla «tabella F» di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.
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