Capo V
Art. 39
39 / 43Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
In vigore dal 20 feb 2020
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
«a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un successivo corso di formazione svolto con le modalità di cui al comma 2; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio secondo le modalità previste dalla precedente lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300 unità soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, ai sensi del comma 5, del presente decreto. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2030, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni sovrannumerarie sia pari a:
1) 1190 al 31 dicembre 2024;
2) 1072 al 31 dicembre 2025;
3) 825 al 31 dicembre 2026;
4) 595 al 31 dicembre 2027;
5) 230 al 31 dicembre 2028;
6) 60 al 31 dicembre 2029;
7) 0 al 31 dicembre 2030;
a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all', comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443»;
2) la lettera b) è soppressa;
3) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n. 1, e a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) e, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti»;
4) la lettera b-ter) è soppressa;
b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:
«14-bis. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.
14-ter. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi loro attribuiti dall' del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia.
14-quater. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti aggiunti e ai dirigenti possono essere assegnati ai funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi.
14-quinquies. In fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies della legge 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza minima nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale è fissata in tre anni.
14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all' del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
14-octies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-septies del presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all' del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all' del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
14-nonies. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore o di ispettore superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;».
14-decies. I vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente.
14-undecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti.
14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all', comma 5-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all', comma 4-bis, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni.
14-terdecies. Agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che al 1 gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all', comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all', comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
14-quaterdecies. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all', comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all', comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
14-quinquiesdecies. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-septies, 14-octies e 14-nonies del presente articolo, in assenza dei motivi ostativi di cui all', comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 4 dalla stessa data.
14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria in possesso almeno della laurea triennale, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
14-septiesdecies. Nell'anno 2020 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione dell'ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell'anno 2003. I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-39