Art. 38 · Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Capo V

Art. 38

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Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

In vigore dal 20 feb 2020
Modifiche all' del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 1. All' del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020. 6-ter. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020. 6-quater. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.»; b) al comma 9: 1) all'alinea, dopo le parole: «di cui ai commi 2» sono aggiunte le seguenti: «, 6-ter»; 2) alla lettera d), le parole: «1º gennaio e il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011»; 3) alla lettera e), le parole: «2011.» sono sostituite dalle seguenti: «2012;»; 4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019; e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»; c) al comma 10, lettera b), le parole da: «per gli anni 2025 e 2026» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione è effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.»; d) al comma 11, dopo le parole: «in servizio al 1º gennaio 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio,»; e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: «15-bis. I marescialli ordinari con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995. 15-ter. I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 è valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 15-quater. I marescialli capo con anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995. 15-quinquies. Per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è pari a sei anni. 15-sexies. Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 15-septies. I marescialli aiutanti con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 15-octies. I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell', comma 14, nonché i marescialli aiutanti in possesso di una anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado. 15-nonies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a 6 anni. 15-decies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a: a) sei anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) sette anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. 15-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unità annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianità di grado di seguito indicato: a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017; b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018; c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, i parigrado promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma. 15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione, nonché l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.»; f) dopo il comma 16, è inserito il seguente: «16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall', comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all' dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.»; g) al comma 17: 1) dopo le parole: «comma 16 e» sono aggiunte le seguenti: «16-bis e»; 2) le parole «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»; h) al comma 19: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per l'anno 2020, i brigadieri capo: 1) con anzianità compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2011; 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012. Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale è attribuita con decorrenza dal 1º gennaio 2020, nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza;»; 2) alla lettera e), le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2013»; 3) alla lettera f), la parola «2011» è sostituita dalla seguente: «2014»; 4) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) per l'anno 2023, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018;»; 5) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) per l'anno 2024, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019;»; 6) dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) per l'anno 2025, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010.»; i) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti: «21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", è formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianità dal 2017 al 2019. Ai predetti luogotenenti è attribuita la qualifica di "cariche speciali" a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all', comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall', comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze: a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016; g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma 15-duodecies.»; l) al comma 23: 1) alla lettera a): 1.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»; 1.2) le parole: «nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;» sono soppresse; 2) alla lettera b): 2.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»; 2.2) le parole: «; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento» sono soppresse; 2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di finanza può bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico, dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un'età anagrafica non inferiore a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all', comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti dall', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui all', comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, può essere ridotta fino alla metà.»; m) dopo il comma 24 è inserito il seguente: «24-bis. Nell'ambito delle procedure reclutative indette dal Corpo della guardia di finanza, ai fini dell'accertamento del possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di «perito selettore", conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico corso organizzato nell'ambito della predetta amministrazione di appartenenza.»; n) al comma 29: 1) la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»; 2) le parole da: «, che hanno frequentato specifici corsi» fino a «nella predetta specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio»; o) il comma 34 è abrogato; p) dopo il comma 35 è inserito il seguente: «35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35: a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianità di grado pari o superiore a 12 anni; b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianità nel grado: - 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni; - 2ª aliquota: 9 e 10 anni; - 3ª aliquota: 13 o più anni.»; q) il comma 37 è abrogato; r) al comma 38, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla formazione delle aliquote di valutazione per l'anno 2021, gli ufficiali»; s) al comma 40, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2024»; t) al comma 42 la parola: «quarta» è sostituita dalla seguente: «seconda»; u) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti: «42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima metà della graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualità immediatamente successive. 42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'esito della valutazione a scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi dell' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno 2021.»; v) il comma 43 è abrogato; z) al comma 47, la lettera e) è abrogata; aa) al comma 52: 1) alla lettera d), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; 2) alla lettera e), la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»; 3) alla lettera f), la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021» e la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»; 4) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019; f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.»; bb) al comma 53: 1) le parole: «Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a» sono sostituite dalla seguente: «A»; 2) dopo le parole: «per l'avanzamento» sono aggiunte le seguenti: «al grado di colonnello»; 3) dopo le parole: «biennio di formazione» sono aggiunte le seguenti: «, semprechè la frequenza del corso sia effettiva all'atto della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo»; cc) dopo il comma 56 sono inseriti i seguenti: «56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale: a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale è fissato in una unità. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall', comma 1, lettera c-bis), del predetto decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale; b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante generale può conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo. 56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento. 56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell'organico del ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della Guardia di finanza può disporre, fino all'anno 2025, una o più procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma. 56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo: a) fino all'anno 2020, non si applica l' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facoltà di non applicare la disposizione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario - specialità psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 è colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialità nell'anno 2032.»; dd) al comma 60-ter, le parole: «per il ruolo esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «per dodici unità del ruolo esecutori»; ee) dopo il comma 60 sono inseriti i seguenti: «60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato con le modalità di cui al medesimo , per un massimo di 1.750 unità soprannumerarie, suddivise in 350 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unità per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unità per l'anno 2020, 350 unità per l'anno 2021, 400 unità per l'anno 2022 e 500 unità per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unità per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall' del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unità soprannumerarie è fissato: a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unità; b) al 31 dicembre 2027, in 893 unità; c) al 31 dicembre 2028, in 363 unità; d) al 31 dicembre 2029, in 0 unità. Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalità di cui agli del medesimo decreto legislativo, può essere ridotta fino alla metà. 60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è contratta dalla data di avvio del predetto corso.».
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