Art. 37 · Modifiche all'articolo 3 e inserimento dell'articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Capo V

Art. 37

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Modifiche all'articolo 3 e inserimento dell'articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

In vigore dal 20 feb 2020
1. All' del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le lauree di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato: a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purchè il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.»; c) al comma 7 dopo le parole «, comma 1, lettera d),» sono aggiunte le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,»; d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli , comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli , comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli , comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità. 7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorchè aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso. 7-quater. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 7-quinquies. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso. Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato la cui durata è individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite è proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso. 7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori è consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del prescritto corso di formazione.»; e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianità di qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione di "sostituto commissario" o di "sostituto direttore tecnico".»; f) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»; g) al comma 13-bis, le parole «dello stesso concorso interno» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima annualità»; h) dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente: «13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio.». i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo", e le parole "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo tecnico". 15-ter. I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni è utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.». 2. Dopo l' del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è inserito il seguente articolo: «Art. 3-bis (Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato). ─ 1. Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, può fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta "Mutilato in servizio". 2. Il personale della Polizia di Stato che, una o più volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 può essere autorizzato a fregiarsi di uno o più speciali distintivi d'onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato. 3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-37