Art. 30 · Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Capo IV

Art. 30

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Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»; b) all', comma 4, la parola «otto» è sostituita dalla seguente «cinque»; c) all', comma 1, lettera c), sono premesse le seguenti parole: «efficienza e»; d) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei sovrintendenti» e dopo le parole «mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti «anche qualificate e complesse»; 2) al comma 5-bis la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»; e) all', comma 1, lettera c), dopo le parole «infermità contratta durante il corso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»; f) all', la parola «cinque» è sostituita dalla seguente «quattro»; g) all', comma 2, le parole «direttore dell'area sicurezza» sono soppresse; h) all', comma 3, prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»; i) all', dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'»; l) all' la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»; m) all'articolo 30-bis la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «otto»; n) l'articolo 47 è sostituito dal seguente: «Art. 47 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della Giustizia minorile e di comunità e dell'esecuzione penale esterna). - 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e servizi dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, è compilato: a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio; b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione dal quale il personale dipende»; o ) l'articolo 47-bis è abrogato; p) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: «Art. 48 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni). - 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni è compilato dal comandante del reparto. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore.»; q) l'articolo 48-bis è abrogato; r) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono soppresse e le parole «fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti «fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 2) al comma 3, le parole «dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale» sono sostituite dalle seguenti «del Corpo di polizia penitenziaria»; s) all'articolo 56, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel più breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore.»; t) all'articolo 76, comma 7, le parole «Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» le parole «due funzionari appartenenti all'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»; u) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, dopo le parole «Visite mediche» sono aggiunte le seguenti: «Prove di efficienza fisica»; 2) al comma 1, dopo le parole «alla visita medica» sono aggiunte le seguenti: «alle prove di efficienza fisica»; 3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse»; v) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria» e le parole «tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti «tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 2) al comma 2 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»; 3) al comma 3 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari»; 4) al comma 4 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»; 5) al comma 6 le parole «con decreto del Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse»; 6) al comma 9 le parole «con ordinanza del direttore dell'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»; 7) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»; z) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 7 le parole «tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 2) al comma 8 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 3) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»; aa) all'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4 le parole «da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari»; 2) al comma 6 le parole «da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»; 3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.»; bb) all'articolo 108, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati»; cc) all'articolo 123, comma 1, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.» dd) la tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui alla tabella 12 allegata al presente decreto legislativo;
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-30