Capo IV
Art. 29
29 / 43Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 20 feb 2020
1. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.».
b) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello.»;
2) al comma 3, le parole «non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto».
c) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera a) le parole «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;
b) alla lettera b) le parole «per la grazia e la giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «per la giustizia»;
c) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: «e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità limitatamente al contingente assegnato»;
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;
d) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le parole «istituti di prevenzione e di pena» sono sostituite dalle seguenti: «istituti penitenziari»
2) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero nè azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-29