Art. 28 · Altre modifiche normative
Capo III

Art. 28

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Altre modifiche normative

In vigore dal 20 feb 2020
1. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218: a) all', comma 1, le parole: «per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.» sono sostituite dalle seguenti: «a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché per lo sviluppo di attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.»; 2. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887: a) all', comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque». 3. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79: a) all', il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il personale della banda musicale è esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attività esterne cui è chiamata la banda medesima.»; b) all', comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo»; c) all', comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo». 4. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68: a) all', comma 2, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; b) all'articolo 8-bis: 1) comma 1, le parole: «Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter. 1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all', comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.»; 3) comma 5, dopo le parole: «gli ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»; 4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza: a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico; b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado. 6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.». 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2136, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «l'articolo 911» sono aggiunte le seguenti: «e 911-bis»; b) all'articolo 2138, comma 3, le parole: «regolamento per il Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza»; c) all'articolo 2139, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della guardia di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione agli accertamenti per l'idoneità al servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e, se previste, alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate. 1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito del concorso originario. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di formazione, sono iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianità relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.»; d) all'articolo 2144, comma 1, la parola: «subalterni» è sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»; e) all'articolo 2145, comma 5, le parole: «che devono essere» sono soppresse; f) all'articolo 2149: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione»; 2) al comma 2, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione»; 3) al comma 3, lettera a), le parole: «ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «generali di corpo d'armata e generali di divisione»; 4) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.».
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