Art. 25 · Disposizioni transitorie in materia di avanzamento
Sez. VI

Art. 25

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Disposizioni transitorie in materia di avanzamento

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2212-sexiesdecies sono aggiunti i seguenti: «Art. 2212-septiesdecies (Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020 sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti. 2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 è quello di maresciallo ordinario. 3. Per gli anni 2020 e 2021 è autorizzata l'immissione nei ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unità suddivise equamente per ogni annualità, così ripartite: a) 576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori; b) 20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale degli ispettori; c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei periti. 4. Le unità immesse sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800. 5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma 1 non può superare la consistenza organica fissata dal comma 3 dell'articolo 800.»; «Art. 2212-octiesdecies (Modalità di immissione nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Per le immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di cui all'articolo 2212-septiesdecies dall'anno 2020 all'anno 2021, gli ispettori e i periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo forestale dei sovrintendenti e al ruolo forestale dei revisori, aventi anzianità di grado e qualifica uguale o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a 55 anni e non superiore a 59. 2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, sono: a) ammessi a frequentare un corso, anche con modalità telematica, di durata non superiore a 30 giorni; b) nominati maresciallo con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di tale corso, con decorrenza dalla data di fine corso.»; b) all'articolo 2243-bis, al comma 3 la parola: «2007» è sostituita dalla seguente: «2010»; c) all'articolo 2243-ter, al comma 2 la parola: «2007» è sostituita dalla seguente: «2010»; d) all'articolo 2243-quater: 1) al comma 1, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti: «per l'avanzamento al grado di colonnello»; 2) al comma 2, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti: «per l'avanzamento al grado di colonnello»; e) all'articolo 2243-sexies, al comma 3 le parole: «e generale» sono soppresse; f) all'articolo 2247-bis: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera a) le parole: «e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo» sono soppresse; 1.2) la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, è integrata da un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»; 2) al comma 8-bis, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; 3) al comma 9-bis: 3.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»; 3.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; 4) al comma 10-bis: 4.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»; 4.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; g) all'articolo 2247-quinquies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»; h) all'articolo 2247-septies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.»; i) all'articolo 2247-octies, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»; l) all'articolo 2250-quater, al comma 2, la parola: «2032» è sostituita con la seguente: «2033»; m) all'articolo 2252: 1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse; 2) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2020 e 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2.»; 3) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti: 3.1) «9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.»; 3.2) «9-quinquies. I marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-quater.»; 3.3) «9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.»; 3.4) «9-septies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, è di 6 anni.»; n) dopo l'articolo 2252 sono aggiunti i seguenti: «Art. 2252-bis (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo). - 1. I marescialli ordinari con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; «Art. 2252-ter (Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all'avanzamento). - 1. I militari inclusi nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento.»; o) all'articolo 2253-bis: 1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse; 2) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalità previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato. 2.2) «9-ter. I marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; 2.3) «9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi: a) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter; b) ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 2.4) «9-quinquies. Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.»; 2.5) «9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.»; 2.6) «9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.»; 3) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianità di grado posseduta.»; p) all'articolo 2253-ter: 1) nella rubrica, le parole: «e di primo perito superiore» sono soppresse; 2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale è formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi: a) i luogotenenti con anzianità 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009; b) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; c) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.»; 2.2) «4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis è attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; 2.3) «4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti: a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016; g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado di maresciallo maggiore, ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 6.»; 3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.»; q) all'articolo 2253-quater: 1) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 1.1) «9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.»; 1.2) «9-ter. I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.»; 1.3) «9-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sarà formata dai vice brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.»; 1.4) «9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-ter.»; 2) al comma 10: 2.1) lettera a), i numeri 4) e 5) sono soppressi; 2.2) lettera b), i numeri 4) e 5) sono soppressi; 3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 3.1) «10-bis. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 è formata un'aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.»; 3.2) «10-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299, sono così formate: a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-bis; b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»; 3.3) 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»; r) all'articolo 2253-quinquies: 1) al comma 4: 1.1) lettera a), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi; 1.2) lettera b), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi; 2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica speciale, è formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi: a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo forestale sovrintendenti: 1) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1; 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori: 1) già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.»; 2.2) «5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 5-bis, è attribuita la qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-ter.»; 2.3) «5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma 5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-ter e 2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale: a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 5-ter; b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.»; 2.4) «5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»; s) all'articolo 2253-septies, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 1) «6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall'articolo 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore dopo: a) 4 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2; b) 5 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;»; 2) «6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha già compiuto 4 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1325-quater da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.».
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