Art. 23 · Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
Sez. VI

Art. 23

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Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2196-ter, al comma 3, lettera b) le parole: «a indirizzo giuridico» sono soppresse»; b) all'articolo 2196-quinquies: 1) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti: 1.1) «3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, comma 4, è incrementato, con le modalità di cui all'articolo 692, per 3.500 unità soprannumerarie complessive, suddivise in: a) 500 unità per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; b) 600 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; c) 900 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi.»; 1.2) «3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle unità soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse è fissato: a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unità; b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unità; c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unità; d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unità; e) al 31 dicembre 2029, in 500 unità; f) al 31 dicembre 2030, in 0 unità. Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà.»; 2) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino all'anno 2021.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-23