Art. 21 · Dotazione organica
Sez. V

Art. 21

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Dotazione organica

In vigore dal 20 feb 2020
1. All'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 4, il numero «58.877» è sostituito con il seguente: «60.617».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-21