Art. 18 · Avanzamento
Sez. III

Art. 18

18 / 43

Avanzamento

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1293: 1) al comma 1, lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 anni»; 2) al comma 3, lettera b) le parole: «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»; b) all'articolo 1325-bis, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; c) il quadro VI della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto legislativo; d) il quadro IX della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 6.1 allegata al presente decreto legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-18