Sez. III
Art. 18
18 / 43Avanzamento
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1293:
1) al comma 1, lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«7 anni»;
2) al comma 3, lettera b) le parole: «7 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«6 anni»;
b) all'articolo 1325-bis, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;
c) il quadro VI della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto legislativo;
d) il quadro IX della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 6.1 allegata al presente decreto legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-18