Art. 11 · Stato giuridico
Capo II

Art. 11

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Stato giuridico

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 949: 1) al comma 1 le parole: «commissione permanente di avanzamento integrata da tre appuntati da lui designati» sono sostituite dalle seguenti: «commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»; b) all'articolo 950: 1) al comma 1: 1.1) la parola: «fisica» è sostituita con le seguenti: «psico-fisica»; 1.2) dopo le parole: «servizio incondizionato,» sono aggiunte le seguenti: «congedo obbligatorio per maternità»; 1.3) dopo le parole: «procedimento disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «di stato»; 1.4) dopo le parole: «ferma volontaria.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.»; 2) al comma 2: 2.1) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»; 2.2) lettera b), le parole «sottoposto a procedimento penale o disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato»; 3) al comma 3: 3.1) la parola: «fisica» è sostituita con le seguenti: «psico-fisica»; 3.2) dopo le parole: «procedimento penale o disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «di stato»; 3.3) dopo le parole: «precedentemente contratta.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato.»; 4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-11