Art. 8
8 / 19Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione
In vigore dal 17 gen 2020
1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all', paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all' dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Le imprese che svolgono le attività di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all' dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all' dello stesso decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Gli organismi di certificazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, nonché gli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione di cui all' dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
5. Gli organismi di certificazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non si iscrivono al registro di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non trasmettono all'organismo di valutazione della conformità che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui all', comma 4, e dall', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, da parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
8. I soggetti obbligati di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all' dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-8