Art. 5 · Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite

Art. 5

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Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite

In vigore dal 17 gen 2020
1. L'operatore delle apparecchiature elencate all', paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 2. L'operatore delle apparecchiature elencate all', paragrafo 2, lettere f) e g) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 3. L'operatore delle apparecchiature elencate all', paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 4. L'operatore delle apparecchiature elencate all', paragrafo 2, lettera f) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-5