Art. 3
3 / 19Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
In vigore dal 17 gen 2020
1. Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
3. L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all' dello stesso decreto, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-3