Art. 16 · Procedimento di applicazione delle sanzioni

Art. 16

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Procedimento di applicazione delle sanzioni

In vigore dal 17 gen 2020
1. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente. 2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. 3. Ai sensi dell', della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti. 4. All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell', comma 1, della legge n. 689 del 1981. 5. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, ai sensi dell', comma 1, della legge n. 689 del 1981. 6. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all', della legge n. 689 del 1981.
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