Art. 15
15 / 19Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento
In vigore dal 17 gen 2020
1. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che non rispetta gli obblighi di cui comunicazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
2. L'impresa che ha distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
3. L'impresa che ha utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. L'impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
5. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, che non provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
6. L'importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all', paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
7. Chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.000,00 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-15