Art. 11 · Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso

Art. 11

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Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso

In vigore dal 17 gen 2020
1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 2. Chiunque viola il divieto di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-11