Art. 3
3 / 9Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 24 gen 2020
Modifiche alla parte III del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) "mercato di crescita per le piccole e medie imprese": un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformità all'articolo 69;».
2. All'articolo 66-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «delle comunicazioni previste dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell' del presente decreto»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La Consob può esercitare i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori sistematici.»;
c) il comma 6 è abrogato.
3. All'articolo 67-ter, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «28 e 29-ter» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che ha ottenuto l'autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2.».
4. All'articolo 68-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorità competente della sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse o all'autorità competente centrale nel caso in cui gli strumenti menzionati siano scambiati in più di una giurisdizione, i dati disaggregati delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e le altre posizioni.»;
5. Nella rubrica della Sezione VI del Capo II del Titolo I-bis della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola «PMI» è sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese»;
6. Nella rubrica e nei commi 1, 2, lettera a), 3, 4 e 5 dell'articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola «PMI» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «piccole e medie imprese».
7. All'articolo 90-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei commi 2 e 3 le parole «Le società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori dei mercati»; e nei commi 2, lettera b) e 4, ovunque ricorrano, le parole «società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «gestori».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-11-25;165#art-3