Art. 3 · Principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica

Art. 3

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Principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica

In vigore dal 5 gen 2020
Principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica 1. Il sistema integrato contribuisce all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e partecipa alla solidarietà nazionale: a) mantenendo i bilanci dei soggetti che lo compongono in equilibrio ai sensi degli articoli 97 e 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 247 dell'11 ottobre 2017; b) corrispondendo un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata transitoria, previamente concordato tra lo Stato e la Regione con le modalità di cui all' e pagato dalla Regione per conto del sistema integrato, oppure realizzando sul territorio regionale opere pubbliche aventi rilevanza nazionale, concordate con lo Stato e le cui risorse siano iscritte sui pertinenti stati di previsione del bilancio statale, con oneri a proprio carico. 2. Lo Stato e la Regione verificano che le misure di concorso alla finanza pubblica siano compatibili con la necessità del sistema integrato di finanziare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite o delegate. Le misure si presumono compatibili qualora concordate nel rispetto dell'. 3. La Regione può prevedere che agli enti non territoriali del sistema integrato che adottano la contabilità finanziaria si applichi la medesima disciplina prevista per l'equilibrio di bilancio degli enti territoriali.
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