Art. 89 · Modifiche all'articolo 203 del codice della giustizia contabile - Proposizione e termini per la domanda
Capo I

Art. 89

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Modifiche all'articolo 203 del codice della giustizia contabile - Proposizione e termini per la domanda

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 203 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «deve essere depositato» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»; b) al comma 3, le parole «, decorrenti dall'irrevocabilità nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsità, della collusione o dal rinvenimento dei documenti» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-89