Art. 87 · Modifiche all'articolo 201 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda e procedimento
Capo I

Art. 87

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Modifiche all'articolo 201 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda e procedimento

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 201 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito»; b) al comma 7, le parole «nell'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel ricorso».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-87