Art. 82 · Modifiche all'articolo 180 del codice della giustizia contabile - Deposito dell'atto di impugnazione
Capo I

Art. 82

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Modifiche all'articolo 180 del codice della giustizia contabile - Deposito dell'atto di impugnazione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, di revocazione e di opposizione di terzo» sono soppresse e dopo le parole «l'atto di impugnazione» è inserita la seguente: «notificato».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-82