Art. 63 · Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione
Capo I

Art. 63

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Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 148 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-63