Art. 58 · Modifiche all'articolo 141 del codice della giustizia contabile - Ricorso
Capo I

Art. 58

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Modifiche all'articolo 141 del codice della giustizia contabile - Ricorso

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 141 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), dopo le parole «a seguito di comunicazione» le parole «d'ufficio» sono soppresse; b) al comma 4, le parole «in Camera di consiglio» sono soppresse e le parole «per il deposito del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.»; c) al comma 6, dopo le parole «non superiore a 1.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-58