Art. 55 · Modifiche all'articolo 132 del codice della giustizia contabile - Procedimento
Capo I

Art. 55

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Modifiche all'articolo 132 del codice della giustizia contabile - Procedimento

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 132 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformità a quanto previsto dall', commi 1 e 2.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-55