Art. 54 · Modifiche all'articolo 124 del codice della giustizia contabile - Notificazione del ricorso
Capo I

Art. 54

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Modifiche all'articolo 124 del codice della giustizia contabile - Notificazione del ricorso

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), le parole «Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali»; b) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-54